Descrizione
Di particolare interesse per la cittadinanza l'inasprimento delle sanzioni legate ai periodi di massino rischio per gli incendi boschivi, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, senza eccezioni.
Di seguito i punti principali dell'art. 10 della LR 04/2015 su citata:
Comma 7:
- non sono ammesse deroghe di cui all'art. 4;
- divieto entro 100 metri dai terreni boscati azioni di qualsiasi tipo di innesco: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparecchi che producano scintille, fare la brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incostuditi a contatto con materiale vegetale combustibile;
- vietata qualunque forma di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Le sanzioni generalmente comminate possono andare da € 200,00 a € 2.000,00 (PMR € 400,00) se non sono previste sanzioni più gravi.
Lo stato di massima allerta parte dall'8 luglio 2026 su tutto il territorio piemontese. La cessazione sarà stabilita con Determina Dirigenziale al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti al rischio.
Si ricorda inoltre il Decreto Legislativo n. 152/2006 art. 182 comma 6 bis che dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/07/2026 19:03:36